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MILANO - ROMA - VERONA

Simulata infermità: Le differenze tra l'art. 159 c.p.m.p e l'art. 161 c.p.m.p.

Simulata infermità: Le differenze tra l'art. 159 c.p.m.p e l'art. 161 c.p.m.p.

Nell’ambito dello specifico panorama del diritto militare, la simulazione di infermità rappresenta una questione molto delicata che astrattamente potrebbe colpire qualsiasi militare. L'articolo che segue svela le intricate sfumature di questo reato, offrendo un'analisi dettagliata della pena per il reato di simulazione di infermità e della sua procedibilità. Per farlo si farà riferimento ad una sentenza della Corte di Cassazione sezione penale che ha fatto chiarezza sulle diverse ipotesi delittuose contemplate negli artt. 159 e 161 c.p.m.p. Se fai parte delle Forze Armate o delle forze di polizia ad ordinamento militare, saprai quanto sia fondamentale essere assistito da un avvocato esperto in diritto militare. Tale competenza è certamente offerta dagli avvocati Maiella e Carbutti. Continua a leggere l’articolo per approfondire e comprendere l'essenza di questo reato e l'importanza di una rappresentanza legale informata e specializzata.

 

IL CASO

In una recente vicenda, un Carabiniere ha subito un procedimento penale per il reato di simulazione di infermità. La questione ha avuto inizio quando il Tribunale militare di Verona, il 15 gennaio 2013, ha assolto il Carabiniere dal reato di simulazione di infermità aggravata. La decisione è stata presa in seguito all'analisi delle prove, tra cui una testimonianza del medico curante, che ha suggerito che non vi fossero elementi concreti a sostegno dell'accusa.

Tuttavia, la storia non si è conclusa lì. La Corte militare di appello, il 24 settembre dello stesso anno, ha deciso di non procedere ulteriormente nei suoi confronti a seguito dell’appello proposto dal procuratore militare, ma ha apportato una modifica significativa alla natura giuridica della norma accusatrice. Essa ha ritenuto che il reato in questione fosse meglio qualificato in riferimento all'articolo 161 c.p.m.p. piuttosto che all'originario 159 c.p.m.p. Questo cambiamento ha spostato l'attenzione dalla simulazione di una malattia prolungata alla semplice evasione di un particolare dovere militare.

Questo cambiamento non è stato accolto favorevolmente dal procuratore militare presso la Corte militare di appello, che ha successivamente presentato un ricorso per cassazione. Nel suo ricorso, il procuratore ha sostenuto che l'intento del Carabiniere non fosse limitato alla mera elusione di un servizio notturno specifico, ma era piuttosto un tentativo di sottrarsi a tutti i suoi obblighi militari, interferendo con altre attività pianificate.

Il Ricorso è stato respinto.

 

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione penale, sez. I, con sentenza n. 37213 del 09.05.2014 ha avuto l'occasione di esaminare una controversia riguardante la simulazione di infermità, fornendo un'illuminante interpretazione giuridica sui reati correlati.

In particolare, la Corte si è rifatta a precedenti storici per formulare la sua decisione. Uno dei casi chiave citati è stata la sentenza Sez. 1, n. 458 del 26/10/1993, la quale ha delineato chiaramente due differenti ipotesi criminose legate alla simulazione di malattia nell'ambito militare. La prima, secondo l'articolo 159 c.p.m.p., concerne la simulazione di malattia con l'intento di ottenere una completa esenzione dal servizio militare. Questo reato richiede un dolo specifico, nel senso che la persona in questione deve intenzionalmente cercare di evitare il servizio militare nel suo insieme. La seconda ipotesi, in contrasto con la precedente, riguarda la simulazione con l'obiettivo di evitare un servizio specifico o un particolare dovere, come potrebbe essere il servizio in un sommergibile o in un reparto speciale.

L'interpretazione di queste disposizioni ha avuto ulteriori conferme in successive sentenze, come quella Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, che ha rafforzato e consolidato la giurisprudenza esistente.

La decisione attualmente sotto esame da parte della Corte riguardava un individuo accusato di aver simulato una malattia per evitare di prestare servizio in una specifica giornata. I giudici di appello hanno esaminato attentamente le circostanze del caso e hanno stabilito che l'intenzione dell'accusato era chiaramente quella di evitare il servizio in quella particolare giornata, rendendo quindi applicabile l'articolo 161 c.p.m.p. in luogo dell’art. 159 c.p.m.p.

Un punto cruciale nel ragionamento della Corte è stata la distinzione tra l'intento di evitare completamente il servizio militare e l'intento di evitare un particolare dovere o servizio. La Corte ha enfatizzato che, sebbene entrambe le azioni possano sembrare simili, hanno implicazioni legali profondamente diverse. Questa distinzione è fondamentale per garantire che le pene siano proporzionate alla gravità dell'azione compiuta.

 

LE DIFFERENZE TRA L'ART. 159 C.P.M.P. E L'ART. 161 C.P.M.P.

Per comprendere appieno quanto affermato dalla Corte di Cassazione con il precedente arresto giurisprudenziale, è necessario andare a leggerle, soprattutto in relazione alle pene comminabili.

L’art. 159 c.p.m.p. è rubricato “Simulazione di infermità” ed afferma che: “Il militare, che, simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità".

L’art. 161 c.p.m.p., rubricato, invece, “Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare”, afferma che: “Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi”.

Pertanto, oltre alla sostanziale differenza in tema di configurazione dell’illecito e di specificità del dolo, ciò che rileva è anche la pena massima edittale che, nel caso dell’art. 161 viene stabilita in sei mesi, con ciò a rendere il reato perseguibile unicamente dal Comandante di Corpo ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.

 

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