Nel corso degli anni il legislatore è intervenuto più volte nella definizione e nella disciplina delle cosiddette “vittime del dovere”. Tale istituto è frutto di una normativa molto complessa che è stato via via interessato da diverse pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo. Alcune riguardano l'interpretazione della normativa, altre la modalità di calcolo ed altre ancora l'equiparazione con lo status di vittima del terrorismo. Innanzitutto, partiamo con l’affermare che la categoria delle vittime del dovere comprende tutti quei soggetti che siano rimasti permanentemente invalidi o deceduti a causa di eventi connessi allo svolgimento di specifiche attività connesse con il servizio. Tale disciplina è volta a dare pieno riconoscimento e sostegno soprattutto ai dipendenti delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza e Polizia di Stato) che, nel corso di attività di servizio, siano state vittima, appunto, di eventi che abbiano arrecato un pregiudizio alla salute ed alla integrità psicofisica. Ovviamente bisogna approfondire nel dettaglio l’istituto, in quanto, da tale definizione potrebbe derivare una similitudine non corretta con la causa di servizio. In realtà, causa di servizio e vittime del dovere sono due istituti diversi e paralleli.