I trasferimenti di sede ad istanza di parte come quello per l’assistenza al disabile (art. 33 co. 5 della L. 104 del 1992) e per l’avvicinamento al figlio minore (art. 42bis del D. Lgs. 151 del 2001), sono tra gli argomenti più sentiti che maggiormente preoccupano i militari appartenenti a tutte le Forze Armate e Forze di Polizia. Questo perché soventemente l’amministrazione effettua delle errate valutazioni emanando conseguenti rigetti illegittimi sia in punto di fatto che in punto di diritto. Diversi, infatti, sono i casi affrontati, trattati e risolti a seguito di un ricorso giurisdizionale al TAR competente con relativa condanna alle spese dell’amministrazione soccombente.
Tra questi, ancora un’altra grande e recente vittoria da parte degli avvocati MAIELLA e CARBUTTI, esperti in diritto militare in un ricorso al TAR avverso il piano degli impieghi degli Ufficiali della Guardia di Finanza. Il caso in questione è stato abbastanza particolare e complesso ed il ricorrente, dopo 3 richieste di trasferimento è stato costretto a rivolgersi ad avvocati specializzati in diritto militare per vedersi riconosciuto il giusto diritto alla valutazione della propria istanza di trasferimento ai sensi della Legge 104 del 1992.