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DIRITTO MILITARE • DIRITTO AMMINISTRATIVO • DIRITTO PENALE • DIRITTO CIVILE

MILANO - ROMA - VERONA

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Ricongiungimento familiare per militari: serve il matrimonio o basta la convivenza?

Il ricongiungimento familiare è un diritto fondamentale per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, ma la normativa prevede specifici requisiti e condizioni per ottenerlo. In particolare, chi presta servizio nell’Esercito, Marina, Aeronautica e nei Carabinieri può richiedere il trasferimento per avvicinarsi al proprio coniuge o ai figli, ma quali sono le regole da seguire? Oppure quali sono i requisiti da seguire nel caso entrambi siano appartenenti a forze armate o forze di polizia?

Uno dei principali dubbi riguarda il ricongiungimento per i militari che fanno parte di coppie di fatto: è necessario essere sposati o esistono altre possibilità? Inoltre, come funziona il ricongiungimento familiare tra militari delle forze armate e appartenenti alle forze di polizia, o tra differenti Forze Armate?

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Transito nei ruoli civili dei militari riformati: L'Amministrazione deve tenere in considerazione le condizioni di salute

Uno degli aspetti più controversi e sentiti che riguarda tantissimi militari è quello del Transito nei ruoli civili dopo un provvedimento di riforma. Gli avvocati Maiella e Carbutti, esperti nella trattazione di problematiche legate al diritto militare ed afferenti allo specifico comparto difesa, hanno ottenuto un’altra importante vittoria dinanzi al TAR Sardegna, in riferimento all’errata assegnazione della sede di servizio di un militare dell’arma dei Carabinieri a seguito di riforma.

In questo articolo, si analizzeranno dapprima le disposizioni della circolare dello Stato Maggiore della Difesa, in relazione al transito nei ruoli civili (clicca qui per scaricarla dal sito del Ministero della Difesa) e, successivamente, verrà trattato sinteticamente il caso trattato dagli avvocati Maiella e Carbutti che hanno visto accogliere un ricorso al TAR nella sua fase cautelare per un riesame della posizione di impiego della sede di servizio del militare, impossibilitato per motivi di salute a prendere servizio nella sede indicata dall’amministrazione.

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Uso dell'uniforme di servizio per scopi privati: cosa dice la giurisprudenza

Una recente sentenza del TAR Emilia-Romagna ha annullato una sanzione disciplinare inflitta a un militare per aver inviato una foto in divisa tramite WhatsApp, nel contesto di una trattativa privata.
In questo articolo analizziamo i fatti, il quadro normativo e i tre principi giuridici fondamentali che emergono dal caso: il divieto di uso privato dell’uniforme, il principio di corrispondenza tra addebito e sanzione, e il criterio di proporzionalità.
Lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti tratta quotidianamente problematiche legale al diritto militare e amministrativo e può aiutarti a tutelare i tuoi diritti con competenza ed esperienza.

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Libertà di espressione per i militari: Sanzione disciplinare annullata

Nel mondo militare, le sanzioni disciplinari rappresentano un aspetto cruciale. Tuttavia, non sempre i provvedimenti adottati dall'Amministrazione sono legittimi. Un recente caso ha visto il Consiglio di Stato annullare una sanzione disciplinare di stato illegittima, accogliendo il ricorso di un militare che aveva denunciato pubblicamente situazioni di disagio e vessazioni all’interno delle Forze Armate e che era stato sanzionato con la perdita del grado per rimozione.

La sentenza ha ribadito un principio fondamentale: la libertà di espressione e la libertà di pensiero dei militari sono diritti costituzionalmente garantiti, seppur con limiti connessi al contesto gerarchico. Nel caso specifico, il tribunale ha riconosciuto che il militare aveva esercitato il proprio diritto di critica senza violare alcun obbligo di riservatezza, rendendo illegittima la sanzione disciplinare inflitta.

Il caso riguarda un militare, a cui è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione. Il provvedimento disciplinare è stato adottato a seguito delle dichiarazioni pubbliche rese dallo stesso, ritenute lesive del decoro e del prestigio delle Forze Armate, in particolare per aver denunciato, anche tramite una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, presunte situazioni di omertà e vessazioni nei confronti dei militari.

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Art. 42 bis D.Lgs. 151/2001: trasferimento per militari con figli minori – requisiti aggiornati e tempistiche

Tra le problematiche maggiormente sentite in ambito militare troviamo certamente quelle relative ai trasferimenti a domanda o ex lege, ovvero quelli derivanti da disposizioni normative non propriamente ricomprese nel codice dell’Ordinamento Militare. Oltre al trasferimento temporaneo ex. Art. 33 co. 5 della L. 104 del 1992 (assistenza al disabile) o ex. Art. 78 del D. Lgs. 267 del 2000 (Incarichi elettivi), troviamo certamente quello relativo alla tutela del minore di tre anni ex. Art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 conosciuto anche come trasferimento temporaneo 42bis per figli minori di tre anni.

Ma quali sono i requisiti per ottenere un trasferimento temporaneo ex. Art. 42 bis? Quanto dura il trasferimento ex. Art. 42 bis? Quanto conta l’incarico nel trasferimento temporaneo ex. Art. 42 bis? Quale lavoro deve svolgere l’altro genitore? Chi può richiedere il Trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis? La disciplina dell’art. 42 bis per il carabiniere è la stessa che riguarda il militare dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica? Quali sono le differenze tra la disciplina relativa ai trasferimenti temporanei all’intero delle Forze di Polizia di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia? Queste, sono alcune tra le tantissime domande che i clienti pongono agli avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti, in merito al trasferimento ex. Art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001.

Ciao! Contatta via WhatsApp gli avvocati Maiella e Carbutti oppure scrivi studiolegale.cm@hotmail.com

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