L'art. 42 bis del Decreto legislativo n. 151 del 2001 è un istituto che permette l'assegnazione temporanea e quindi il trasferimento di sede per la durata di tre anni, presso una sede ubicata nella provincia o nella Regione dove l'altro genitore svolge l'attività lavorativa in presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni. E' impropriamente conosciuta come una legge che permette il ricongiungimento familiare in favore del pubblico dipendente e quindi anche dei militari, anche se in realtà la norma tutela la genitorialità e quindi a nulla rileva lo stato dei relativi genitori.
Per quanto concerne il personale militare, i requisiti per ottenere un'assegnazione temporanea ex. articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001, sono più stringenti e le ultime sentenze confermano che l'Amministrazione procede ad un rigetto e ad un diniego in maniera più marcata rispetto a quanto avviene con il pubblico impiego in generale. Come detto, l'assegnazione temporanea ex. art. 42 bis è molto specifica rispetto al personale dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia, della Guardia Costiera ed anche del personale appartenente ai Vigili del Fuoco.
Come noto il correttivo dei riordini di cui ai decreti Legislativi 172 e 173 del 2019 ha modificato quelle che in parte erano ritenute delle evidenti criticità e disparità di trattamento create con il precedente riordino del 2017 di cui ai D. Lgs. 94 e 95 del 2017.
Ma in realtà è stato così oppure ha introdotto nuove e maggiori criticità soprattutto per quanto concerne alcuni diritti costituzionalmente garantiti come la tutela della genitorialità?