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DIRITTO MILITARE - DIRITTO PENALE MILITARE - CONCORSI PUBBLICI - DIRITTO DEL PUBBLICO IMPIEGO

MILANO - ROMA - VERONA

La cancellazione delle sanzioni disciplinari per i militari

Come è possibile cancellare le sanzioni disciplinari per il personale militare? È possibile cancellare la sanzione disciplinare dopo due anni dall’ultima sanzione? Cosa è possibile fare se l’Amministrazione nega la cancellazione? Quali sono i motivi per negare la cancellazione? In questo breve articolo, gli Avvocati esperti in diritto militare Pasquale Carbutti e Selene Maiella faranno chiarezza sulle disposizioni e sui possibili rimedi in caso di rigetto.

Una sanzione disciplinare di corpo o di stato comminata al personale militare appartenente all’Esercito, ai Carabinieri, alla Marina, all’Aeronautica o alla Guardia di Finanza, determina

Documentazione caratteristica e carenza di armonia

La documentazione caratteristica del personale militare dell’esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza è un istituto abbastanza complesso. Abbastanza complesse sono anche le problematiche sottese ad un eventuale annullamento in autotutela ovvero tramite ricorso gerarchico o al TAR. Questo breve approfondimento nasce dai numerosi successi nei ricorsi patrocinati dagli avvocati Carbutti e Maiella, esperti in diritto militare.

Innanzitutto, come viene redatta la documentazione caratteristica? Quali sono i documenti e quando devono essere compilati? La carenza di armonia tra il giudizio, le voci e la qualifica è un valido motivo per ottenere l’annullamento? È preferibile fare ricorso gerarchico o al TAR? Quali sono le tempistiche per la redazione della documentazione caratteristica?

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale - Art. 1393 Com e assoluzione in sede penale

Una delle questioni più dibattute è quella relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel codice dell’ordinamento militare. In particolare, l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 disciplina una serie di ipotesi che meritano trattazione separata. In questo articolo, dello studio degli Avvocati Carbutti e Maiella, esperti in diritto militare e in procedure disciplinari, affronteremo quali siano le conseguenze sotto il profilo disciplinare relativamente ad una assoluzione con formula piena nel procedimento penale. Capiremo, infatti, se l’amministrazione può aprire il procedimento disciplinare ed in quali casi può farlo. Inoltre, si vedrà quali sono le conseguenze di una sanzione disciplinare illegittima e come proporre un valido ricorso al TAR competente.

Come detto la norma di riferimento è rinvenibile nell'art. 1393 del Codice dell’Ordinamento militare, così come riformato dapprima dalla L. 7 agosto 2015, n. 124, e poi dal D. Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

Articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001 e rigetti

L'art. 42 bis del Decreto legislativo n. 151 del 2001 è un istituto che permette l'assegnazione temporanea e quindi il trasferimento di sede per la durata di tre anni, presso una sede ubicata nella provincia o nella Regione dove l'altro genitore svolge l'attività lavorativa in presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni. E' impropriamente conosciuta come una legge che permette il ricongiungimento familiare in favore del pubblico dipendente e quindi anche dei militari, anche se in realtà la norma tutela la genitorialità e quindi a nulla rileva lo stato dei relativi genitori. 

Per quanto concerne il personale militare, i requisiti per ottenere un'assegnazione temporanea ex. articolo 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001, sono più stringenti e le ultime sentenze confermano che l'Amministrazione procede ad un rigetto e ad un diniego in maniera più marcata rispetto a quanto avviene con il pubblico impiego in generale. Come detto, l'assegnazione temporanea ex. art. 42 bis è molto specifica rispetto al personale dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia, della Guardia Costiera ed anche del personale appartenente ai Vigili del Fuoco.

Come noto il correttivo dei riordini di cui ai decreti Legislativi 172 e 173 del 2019 ha modificato quelle che in parte erano ritenute delle evidenti criticità e disparità di trattamento create con il precedente riordino del 2017 di cui ai D. Lgs. 94 e 95 del 2017.

Ma in realtà è stato così oppure ha introdotto nuove e maggiori criticità soprattutto per quanto concerne alcuni diritti costituzionalmente garantiti come la tutela della genitorialità?

Il TAR accoglie ricorso degli Avvocati Maiella e Carbutti: quando l’incarico risulta determinante ai fini del trasferimento ex. art. 33 co. 5 Legge 104 del 1992

La legge 104 del 1992 è una norma complessa che il legislatore ha predisposto per la tutela delle persone affette da handicap (art. 3 co.1 L. 104 del 1992)  e da handicap in situazioni di gravità (art. 3 co.3 L. 104 del 1992). Per questi ultimi sono stati previsti una serie di strumenti atti alla tutela effettiva tra cui i permessi ed il trasferimento per i lavoratori che li assistono. Nello specifico, l'art. 33 comma 5 della L. 104 del 1992 prevede per i lavoratori che prestano assistenza e qui nello specifico per il personale militare e delle forze di polizia appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia e ai Vigili del Fuoco, la possibilità di essere trasferiti in una sede vicina al luogo di residenza del disabile. In realtà non esiste una legge 104 per i militari, tuttavia, i singoli ordinamenti prevedono la possibilità per il personale militare e delle forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare di fruirne, pur con le limitazioni e la specificità relativa al loro status, di tale istituto. Tale trasferimento, una volta concesso ha natura temporanea, ovvero fino al perdurare della situazione di handicap grave del familiare da assistere. Ma in caso di rigetto al trasferimento per assistere il disabile, cosa si può fare? Cosa dicono le ultime sentenze in riferimento alla 104? E' possibile presentare un ricorso al TAR avverso un rigetto o un diniego di una domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33 co. 5 della Legge 104 del 1992 per il personale militare?

Gli avvocati Maiella e Carbutti hanno ottenuto una importantissima vittoria, grazie all’accoglimento della domanda cautelare presentata incidentalmente al ricorso introduttivo presso il TAR Campania avverso il rigetto di una domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104 del 1992. L’incarico posseduto è determinante ai fini del possibile trasferimento? Quale potere ha l’amministrazione per negarlo?  

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