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MILANO - ROMA - VERONA

La sospensione precauzionale non è un provvedimento disciplinare

Un argomento che certamente interessa il personale militare e che purtroppo, occupa molti casi, riguarda la questione della sospensione precauzionale dal servizio disciplinata dagli artt. 914 e seguenti del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). La problematica è molto importante perché, molto spesso, tale istituto viene confuso con un provvedimento disciplinare. Come noto, i provvedimenti disciplinari per il personale militare sono tipizzati nell’ordinamento e non possono esserne contemplati di ulteriori. Pertanto, è bene precisare che la sospensione precauzionale deve essere distinta da un provvedimento disciplinare di stato o di corpo in quanto trattasi di istituti diversi che ben possono coesistere.

Quali sono le norme che regolano la sospensione precauzionale? Quali sono, se vi sono, le ultime sentenze? Quanto può durare la sospensione precauzionale? Quali sono gli effetti giuridici ed economici della sospensione precauzionale?

Uso di Sostanze Stupefacenti: Sanzione disciplinare o rimozione?

Cosa succede ad un militare o ad un appartenente alle Forze di Polizia sorpreso a fare uso di sostanze stupefacenti? È possibile una sola sanzione disciplinare di corpo o una sospensione dal servizio oppure si rischia il posto di lavoro attraverso la destituzione o la perdita del grado per rimozione? C’è una differenza sostanziale tra una contestazione effettuata ad un militare ed un’altra effettuata ad un appartenente alle Forze di Polizia sia ad ordinamento militare che ad ordinamento civile? Cosa succede a Carabinieri, militari della Guardia di Finanza e appartenenti alla Polizia di Stato?

Purtroppo, non esistono risposte univoche ma, grazie all’esperienza ed ai casi trattati dagli avvocati militari Maiella e Carbutti è possibile fornire certamente un orientamento.

Nel caso qui in commento parleremo quindi dell’uso occasionale di stupefacenti e delle conseguenze disciplinari e lavorative.

L'Aspettativa per i militari

Diventa sempre più frequente per i militari, domandarsi quali siano le possibilità per prendere una “pausa” dal servizio, fruendo di qualche tipo di aspettativa o assenza giustificata dal servizio. Infatti, nel corso della carriera, il personale militare dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e più in generale quello delle Forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare, può trovarsi di fronte a diverse situazioni che mutano il quadro familiare e professionale e che rendono necessaria una “pausa di riflessione”. Molto spesso, tale esigenza nasce per guardarsi intorno e ricercare un nuovo impiego o lavoro, una nuova professione o aprire un’attività imprenditoriale.

Partiamo subito con il dire che le norme specifiche del Comparto difesa e sicurezza sono molto più stringenti rispetto a quelle di tutto il comparto pubblico; pertanto, non risulta semplice districarsi attraverso un corpus normativo che non rende semplice la scelta di una “pausa di riflessione”.

Quando un procedimento disciplinare è tardivo

Come noto le sanzioni disciplinari per il personale militare si distinguono in sanzioni di corpo e sanzioni di stato. Entrambe le tipologie rispondono a requisiti diversi ed a tempistiche procedimentali differenti. Va subito detto che, mentre le sanzioni di corpo riguardano fatti lesivi dell’interesse circoscritto del corpo di appartenenza, quelle di stato riguardano fatti che ledono l’interesse generale dell’Amministrazione o della collettività.

In questo breve approfondimento ci soffermeremo sulla tempistica di avvio delle sanzioni disciplinari di corpo in relazione al fatto commesso. Andremo a verificare quali sono le ultime sentenze e soprattutto se esista una tempistica certa di riferimento entro cui avviare il procedimento disciplinare dopo la conoscenza del fatto e quali siano i criteri di massima per contestare una tardività dell’avvio del procedimento disciplinare stesso.

In molti, infatti, contattano lo studio legale degli Avvocati militari Maiella e Carbutti, lamentano questa tardività dell’avvio dell’azione disciplinare, senza conoscere effettivamente quali siano i criteri normativi e giurisprudenziali per identificare un avvio tardivo dell’azione disciplinare.

Autorizzazione al secondo lavoro - Problematiche e Assistenza qualificata

Molti impiegati pubblici e militari nello specifico, grazie alle professionalità acquisite dentro e fuori la pubblica amministrazione, sono soventemente alla ricerca di una retribuzione aggiuntiva rispetto allo stipendio erogato dall’Amministrazione statale o pubblica. Ciò per vari motivi: chi per crearsi un’entrata aggiuntiva; chi per hobby; chi, invece, per mera necessità.

Purtroppo, non tutti sono a conoscenza che un esercizio di un’attività extraprofessionale o extralavorativa non autorizzata o non comunicata all’Amministrazione presso la quale il dipendente esercita l’attività lavorativa primaria, potrebbe comportare gravissime conseguenze sia sotto il profilo disciplinare che economico: sotto il profilo disciplinare troviamo l’irrogazione di una sanzione di corpo fino ad una decadenza dall’impiego, passando per una possibile sanzione di stato. Per quanto concerne le sanzioni economiche troviamo la restituzione delle entrate “extra” alle casse dell’amministrazione statale in un apposito fondo fino al risarcimento del danno per i casi più eclatanti.

Di contro, invece, una corretta gestione dell’attività extraprofessionale non solo permette al dipendente di mettersi al riparo dalle già menzionate sanzioni, ma se concertate correttamente e con i dovuti accorgimenti, può permettere al militare e quindi al dipendente pubblico di incamerare una seconda entrata con tranquillità svolgendo entrambi i lavori.

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