La legge 104 del 1992 è una norma complessa che il legislatore ha predisposto per la tutela delle persone affette da handicap (art. 3 co.1 L. 104 del 1992) e da handicap in situazioni di gravità (art. 3 co.3 L. 104 del 1992). Per questi ultimi sono stati previsti una serie di strumenti atti alla tutela effettiva tra cui i permessi ed il trasferimento per i lavoratori che li assistono. Nello specifico, l'art. 33 comma 5 della L. 104 del 1992 prevede per i lavoratori che prestano assistenza e qui nello specifico per il personale militare e delle forze di polizia appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia e ai Vigili del Fuoco, la possibilità di essere trasferiti in una sede vicina al luogo di residenza del disabile. In realtà non esiste una legge 104 per i militari, tuttavia, i singoli ordinamenti prevedono la possibilità per il personale militare e delle forze di polizia sia ad ordinamento civile che militare di fruirne, pur con le limitazioni e la specificità relativa al loro status, di tale istituto. Tale trasferimento, una volta concesso ha natura temporanea, ovvero fino al perdurare della situazione di handicap grave del familiare da assistere. Ma in caso di rigetto al trasferimento per assistere il disabile, cosa si può fare? Cosa dicono le ultime sentenze in riferimento alla 104? E' possibile presentare un ricorso al TAR avverso un rigetto o un diniego di una domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33 co. 5 della Legge 104 del 1992 per il personale militare?
Gli avvocati Maiella e Carbutti hanno ottenuto una importantissima vittoria, grazie all’accoglimento della domanda cautelare presentata incidentalmente al ricorso introduttivo presso il TAR Campania avverso il rigetto di una domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104 del 1992. L’incarico posseduto è determinante ai fini del possibile trasferimento? Quale potere ha l’amministrazione per negarlo?