La Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 6214 del 2022, ha segnato un punto di svolta per la tutela giuridica delle vittime del dovere. In una decisione di grande rilievo, la Suprema Corte ha riconosciuto che anche per tali soggetti – al pari delle vittime del terrorismo – il danno morale costituisce una componente autonoma e indennizzabile. Questa pronuncia chiarisce definitivamente che il calcolo dell'invalidità permanente, ai fini della speciale elargizione prevista dalla legge n. 206/2004, deve avvenire secondo i criteri del D.P.R. 181/2009, comprendendo sia il danno biologico che quello morale. L’articolo approfondisce i passaggi fondamentali della sentenza, ne analizza le implicazioni giuridiche e ripercorre l’evoluzione normativa che ha portato all’equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere.