Molte sono le domande pervenute agli Avvocati Maiella e Carbutti in merito alla possibilità per il personale in ferma prefissata (VFP4) di fruire dell'istituto del trasferimento temporaneo previsto dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001. In particolare, tale istituto permette al militare di essere assegnato temporaneamente presso un'altra sede nella provincia o Regione dove l'altro genitore di un figlio di età inferiore ai tre anni, svolge la propria attività lavorativa. E' legittimo il diniego dell'amministrazione per il solo fatto di non essere in servizio permanente? Qual è l'amministrazione competente ad esprimersi sull'istanza? L'istanza del trasferimento temporaneo per il personale in ferma prefissata ex. art 42 bis è ammissibile? A queste e ad altre domande proveremo a dare concreta risposta nel presente articolo prendendo a riferimento un caso pratico che è quello di un appartenente all’Esercito Italiano il quale vedeva rigettata l’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis, d.lgs. 151/2001 per la figlia di età inferiore ai tre anni direttamente dal reparto di appartenenza, in quanto militare in ferma prefissata.
Secondo l’Amministrazione, infatti, i volontari in ferma prefissata – annuale o quadriennale – risultando titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato non potrebbero beneficiare del trasferimento ex art. 42 bis.