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MILANO - ROMA - VERONA

Il trasferimento temporaneo ex art. 42bis del D.Lgs. 151 del 2001 spetta anche al personale in ferma prefissata?

Molte sono le domande pervenute agli Avvocati Maiella e Carbutti in merito alla possibilità per il personale in ferma prefissata (VFP4) di fruire dell'istituto del trasferimento temporaneo previsto dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151 del 2001. In particolare, tale istituto permette al militare di essere assegnato temporaneamente presso un'altra sede nella provincia o Regione dove l'altro genitore di un figlio di età inferiore ai tre anni, svolge la propria attività lavorativa. E' legittimo il diniego dell'amministrazione per il solo fatto di non essere in servizio permanente? Qual è l'amministrazione competente ad esprimersi sull'istanza? L'istanza del trasferimento temporaneo per il personale in ferma prefissata ex. art 42 bis è ammissibile? A queste e ad altre domande proveremo a dare concreta risposta nel presente articolo prendendo a riferimento un caso pratico che è quello di un appartenente all’Esercito Italiano il quale vedeva rigettata l’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42 bis, d.lgs. 151/2001 per la figlia di età inferiore ai tre anni direttamente dal reparto di appartenenza, in quanto militare in ferma prefissata.

Secondo l’Amministrazione, infatti, i volontari in ferma prefissata – annuale o quadriennale – risultando titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato non potrebbero beneficiare del trasferimento ex art. 42 bis.

Il trasferimento ex art. 78, comma 6, T.U.E.L. è ontologicamente temporaneo

Al pubblico dipendente in generale ed al militare in particolare, spetta il trasferimento per ricoprire un incarico elettorale? Quando può essere negato? Cosa succede nel caso di passaggio ad un nuovo status? Gli Avvocati Maiella e Carbutti , esperti in Diritto Amministrativo e nelle procedure di trasferimento del personale militare, sono stati interessati più volte da militari che si sono candidati alle elezioni amministrative o politiche. Inoltre, grazie alle numerose vittorie sia in sede Amministrativa che Giurisprudenziale in tema di Trasferimenti, gli Avvocati Maiella e Carbutti, illustreranno brevemente l'istituto qui in commento. Per prima cosa si faccia chiarezza: l’art. 78, comma 6, d.lgs. 267/2000 (TU Enti Locali) prevede che “Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità”.

Con questo tipo di trasferimento si vuole garantire al soggetto la possibilità di espletare tutte le funzioni pubbliche elettive che gli sono state affidate. Tra i beneficiati vi sono quindi anche il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che siano stati incaricati di funzioni elettive per il cui espletamento è necessario il trasferimento a causa della lontananza dal luogo in cui il soggetto presta servizio e della frequenza con la quale devono essere svolte tali funzioni elettive.

Trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale: la difficile compatibilità tra la natura di ordine e l’onere motivazionale

Cosa significa trasferimento per incompatibilità ambientale? Quando può diventare un atto illegittimo? Può essere considerata un'ulteriore sanzione? Gli avvocati Maiella e Carbutti sono stati interessati più volte in relazione a trasferimenti per incompatibilità ambientale. Tra tutti, un caso di scuola è quello di un appartenente all’Esercito il quale sollecitava un proprio trasferimento d’autorità presso altra sede a causa di una situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare tra lo stesso e la scala gerarchica. Nell’istanza presentata dal militare, questi indicava alcune sedi che avrebbero consentito da un lato il venir meno dell’incompatibilità e quindi la soddisfazione delle esigenze pubbliche ad un corretto funzionamento dell’Amministrazione; dall’altro avrebbero garantito l’unità familiare, essendo il figlio e la moglie, anch’ella militare, in servizio presso una di tali sedi.

L’Amministrazione, valutata la situazione fattuale, riteneva di traferire il militare ma in una sede diversa da quelle indicate dallo stesso. Contestualmente veniva altresì trasferita la moglie del militare, presso la medesima sede.

Articolo 748 DPR 90-2010: la mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR non costituisce illecito disciplinare

La mancata comunicazione della proposizione di un ricorso al TAR, a norma dell'art. 748 del DPR 90 del 2010, può essere considerato un illecito disciplinare? Il caso è quello di un appartenente all’Arma dei Carabinieri il quale risultava destinatario di una sanzione disciplinare di corpo – rimprovero – per aver omesso di comunicare la proposizione di un ricorso al TAR contro una diversa Amministrazione (Ministero dell’Interno) avverso il diniego alla concessione della ricompensa al valor civile, nonché dell’esito – peraltro sfavorevole per il ricorrente – dello stesso.

L’Amministrazione sosteneva che la proposizione di un ricorso al TAR da parte di un proprio dipendente rientrasse nella clausola aperta di cui all’art. 748, comma 5, lett. b), D.P.R. 90/2010, ritenendo tale azione influente sul servizio del militare stesso.

La difesa nei procedimenti disciplinari di stato e l'intervento di un legale

Ho ricevuto l'avvio di una sanzione disciplinare di stato, cosa posso fare? Come si scrivono delle corrette memorie difensive? Posso farmi assistere da un legale/avvocato? Come si sviluppa il procedimento disciplinare di stato? A queste domande, gli avvocati Carbutti e Maiella, grazie alla loro esperienza in diritto militare possono fornire adeguate e compiute risposte. L’art. 1370, comma 3 bis, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), inserito dall’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. 173/2019, prevede espressamente: “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunga al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

La disposizione è divenuta operativa in data 20.02.2020.

Se in precedenza, il militare, nel procedimento disciplinare di stato, poteva farsi assistere esclusivamente da un difensore militare, oggi, in aggiunta a detto difensore, il militare potrà richiedere e usufruire dell’assistenza di un Avvocato del libero foro, con tutte le implicazioni che ne conseguono in termini di strategia difensiva.

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