Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dell’Ordinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente connessa ai procedimenti disciplinari di stato e ai procedimenti penali e molti dei clienti che si rivolgono allo studio legale degli Avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti pongono una serie di quesiti relativamente all’art. 1393 C.o.m. tra cui: un procedimento disciplinare deve essere sospeso in pendenza di procedimento penale? In quali casi si deve comunque avviare il procedimento disciplinare? Cosa succede se i fatti oggetto di procedimento penale riguardano il servizio o accadimenti complessi? Cosa accade se un militare è stato punito ma il procedimento penale si conclude con un’assoluzione? Cosa potrebbe fare l’amministrazione se il procedimento disciplinare si è concluso senza l’irrogazione di una sanzione ed il procedimento penale ha comportato la condanna con sentenza passata in giudicato? A queste domane gli Avvocati Maiella e Carbutti risponderanno partendo dalla lettura della norma in commento.