Ho ricevuto l'avvio di una sanzione disciplinare di stato, cosa posso fare? Come si scrivono delle corrette memorie difensive? Posso farmi assistere da un legale/avvocato? Come si sviluppa il procedimento disciplinare di stato? A queste domande, gli avvocati Carbutti e Maiella, grazie alla loro esperienza in diritto militare possono fornire adeguate e compiute risposte. L’art. 1370, comma 3 bis, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), inserito dall’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. 173/2019, prevede espressamente: “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunga al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.
La disposizione è divenuta operativa in data 20.02.2020.
Se in precedenza, il militare, nel procedimento disciplinare di stato, poteva farsi assistere esclusivamente da un difensore militare, oggi, in aggiunta a detto difensore, il militare potrà richiedere e usufruire dell’assistenza di un Avvocato del libero foro, con tutte le implicazioni che ne conseguono in termini di strategia difensiva.