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DIRITTO MILITARE • DIRITTO AMMINISTRATIVO • DIRITTO PENALE • DIRITTO CIVILE

MILANO - ROMA - VERONA

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La difesa nei procedimenti disciplinari di stato e l'intervento di un legale

Ho ricevuto l'avvio di una sanzione disciplinare di stato, cosa posso fare? Come si scrivono delle corrette memorie difensive? Posso farmi assistere da un legale/avvocato? Come si sviluppa il procedimento disciplinare di stato? A queste domande, gli avvocati Carbutti e Maiella, grazie alla loro esperienza in diritto militare possono fornire adeguate e compiute risposte. L’art. 1370, comma 3 bis, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), inserito dall’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. 173/2019, prevede espressamente: “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunga al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

La disposizione è divenuta operativa in data 20.02.2020.

Se in precedenza, il militare, nel procedimento disciplinare di stato, poteva farsi assistere esclusivamente da un difensore militare, oggi, in aggiunta a detto difensore, il militare potrà richiedere e usufruire dell’assistenza di un Avvocato del libero foro, con tutte le implicazioni che ne conseguono in termini di strategia difensiva.

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Come scrivere correttamente un ricorso gerarchico

Lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti continua con i suoi approfondimenti in materia di difesa del militare analizzando uno strumento di tutela in via amministrativa – il ricorso gerarchico relativamente alle sanzioni disciplinari di corpo. Molti dei principi che si andranno enunciati saranno validi per tutti i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti amministrativi diversi dalle sanzioni disciplinari di corpo come ad esempio il ricorso avverso la documentazione caratteristica o altri atti per i quali è possibile esperire questo rimedio prima del ricorso giurisdizionale al TAR.

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Causa di servizio: è possibile una rivalutazione?

Per le cause di servizio già riconosciute, è possibile una rivalutazione in peius? E' possibile che una patologia già riconosciuta quale causa di servizio possa essere non più riconosciuta dipendente da causa di servizio? Molto spesso accade che L’Amministrazione neghi il riconoscimento della causa di servizio, pur producendo il militare idonea documentazione a corredo della propria istanza, contestando l’assenza di nesso causale tra il servizio svolto dal militare e la patologia insorta.

Quando invece l’Amministrazione ritenga di riconoscere la sussistenza del nesso causale e quindi accogliere l’istanza presentata dal militare, è possibile che riaprire in un secondo momento la posizione per giungere ad una determina sfavorevole?

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L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente

Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dell’Ordinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente connessa ai procedimenti disciplinari di stato e ai procedimenti penali e molti dei clienti che si rivolgono allo studio legale degli Avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti pongono una serie di quesiti relativamente all’art. 1393 C.o.m. tra cui: un procedimento disciplinare deve essere sospeso in pendenza di procedimento penale? In quali casi si deve comunque avviare il procedimento disciplinare? Cosa succede se i fatti oggetto di procedimento penale riguardano il servizio o accadimenti complessi? Cosa accade se un militare è stato punito ma il procedimento penale si conclude con un’assoluzione? Cosa potrebbe fare l’amministrazione se il procedimento disciplinare si è concluso senza l’irrogazione di una sanzione ed il procedimento penale ha comportato la condanna con sentenza passata in giudicato? A queste domane gli Avvocati Maiella e Carbutti risponderanno partendo dalla lettura della norma in commento.

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La sospensione precauzionale non è un provvedimento disciplinare

Un argomento che certamente interessa il personale militare e che purtroppo, occupa molti casi, riguarda la questione della sospensione precauzionale dal servizio disciplinata dagli artt. 914 e seguenti del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). La problematica è molto importante perché, molto spesso, tale istituto viene confuso con un provvedimento disciplinare. Come noto, i provvedimenti disciplinari per il personale militare sono tipizzati nell’ordinamento e non possono esserne contemplati di ulteriori. Pertanto, è bene precisare che la sospensione precauzionale deve essere distinta da un provvedimento disciplinare di stato o di corpo in quanto trattasi di istituti diversi che ben possono coesistere.

Quali sono le norme che regolano la sospensione precauzionale? Quali sono, se vi sono, le ultime sentenze? Quanto può durare la sospensione precauzionale? Quali sono gli effetti giuridici ed economici della sospensione precauzionale?

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