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DIRITTO MILITARE • DIRITTO AMMINISTRATIVO • DIRITTO PENALE • DIRITTO CIVILE

MILANO - ROMA - VERONA

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Accolto RICORSO con istanza cautelare per un diniego di un trasferimento ai sensi della Legge 104 e condanna dell’Amministrazione: il caso del piano degli impieghi degli Ufficiali della Guardia di Finanza

I trasferimenti di sede ad istanza di parte come quello per l’assistenza al disabile (art. 33 co. 5 della L. 104 del 1992) e per l’avvicinamento al figlio minore (art. 42bis del D. Lgs. 151 del 2001), sono tra gli argomenti più sentiti che maggiormente preoccupano i militari appartenenti a tutte le Forze Armate e Forze di Polizia. Questo perché soventemente l’amministrazione effettua delle errate valutazioni emanando conseguenti rigetti illegittimi sia in punto di fatto che in punto di diritto. Diversi, infatti, sono i casi affrontati, trattati e risolti a seguito di un ricorso giurisdizionale al TAR competente con relativa condanna alle spese dell’amministrazione soccombente.

Tra questi, ancora un’altra grande e recente vittoria da parte degli avvocati MAIELLA e CARBUTTI, esperti in diritto militare in un ricorso al TAR avverso il piano degli impieghi degli Ufficiali della Guardia di Finanza. Il caso in questione è stato abbastanza particolare e complesso ed il ricorrente, dopo 3 richieste di trasferimento è stato costretto a rivolgersi ad avvocati specializzati in diritto militare per vedersi riconosciuto il giusto diritto alla valutazione della propria istanza di trasferimento ai sensi della Legge 104 del 1992.

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La difesa nei procedimenti disciplinari di stato e l'intervento di un legale

Ho ricevuto l'avvio di una sanzione disciplinare di stato, cosa posso fare? Come si scrivono delle corrette memorie difensive? Posso farmi assistere da un legale/avvocato? Come si sviluppa il procedimento disciplinare di stato? A queste domande, gli avvocati Carbutti e Maiella, grazie alla loro esperienza in diritto militare possono fornire adeguate e compiute risposte. L’art. 1370, comma 3 bis, del Codice dell’ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), inserito dall’art. 1, comma 1, lett. dd), d.lgs. 173/2019, prevede espressamente: “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunga al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro”.

La disposizione è divenuta operativa in data 20.02.2020.

Se in precedenza, il militare, nel procedimento disciplinare di stato, poteva farsi assistere esclusivamente da un difensore militare, oggi, in aggiunta a detto difensore, il militare potrà richiedere e usufruire dell’assistenza di un Avvocato del libero foro, con tutte le implicazioni che ne conseguono in termini di strategia difensiva.

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Come scrivere correttamente un ricorso gerarchico

Lo Studio Legale degli avvocati Maiella e Carbutti continua con i suoi approfondimenti in materia di difesa del militare analizzando uno strumento di tutela in via amministrativa – il ricorso gerarchico relativamente alle sanzioni disciplinari di corpo. Molti dei principi che si andranno enunciati saranno validi per tutti i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti amministrativi diversi dalle sanzioni disciplinari di corpo come ad esempio il ricorso avverso la documentazione caratteristica o altri atti per i quali è possibile esperire questo rimedio prima del ricorso giurisdizionale al TAR.

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Causa di servizio: è possibile una rivalutazione?

Per le cause di servizio già riconosciute, è possibile una rivalutazione in peius? E' possibile che una patologia già riconosciuta quale causa di servizio possa essere non più riconosciuta dipendente da causa di servizio? Molto spesso accade che L’Amministrazione neghi il riconoscimento della causa di servizio, pur producendo il militare idonea documentazione a corredo della propria istanza, contestando l’assenza di nesso causale tra il servizio svolto dal militare e la patologia insorta.

Quando invece l’Amministrazione ritenga di riconoscere la sussistenza del nesso causale e quindi accogliere l’istanza presentata dal militare, è possibile che riaprire in un secondo momento la posizione per giungere ad una determina sfavorevole?

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L'art. 1393 del C.o.m. spiegato brevemente

Tra le norme maggiormente discusse e attuali del Codice dell’Ordinamento Militare e che meritano certamente un approfondimento, troviamo l’art. 1393 del D. Lgs. 66 del 2010 (C.o.m.). La norma è strettamente connessa ai procedimenti disciplinari di stato e ai procedimenti penali e molti dei clienti che si rivolgono allo studio legale degli Avvocati esperti in diritto militare Maiella e Carbutti pongono una serie di quesiti relativamente all’art. 1393 C.o.m. tra cui: un procedimento disciplinare deve essere sospeso in pendenza di procedimento penale? In quali casi si deve comunque avviare il procedimento disciplinare? Cosa succede se i fatti oggetto di procedimento penale riguardano il servizio o accadimenti complessi? Cosa accade se un militare è stato punito ma il procedimento penale si conclude con un’assoluzione? Cosa potrebbe fare l’amministrazione se il procedimento disciplinare si è concluso senza l’irrogazione di una sanzione ed il procedimento penale ha comportato la condanna con sentenza passata in giudicato? A queste domane gli Avvocati Maiella e Carbutti risponderanno partendo dalla lettura della norma in commento.

Ciao! Contatta via WhatsApp gli avvocati Maiella e Carbutti oppure scrivi studiolegale.cm@hotmail.com

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