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Idoneità al volo / pilotaggio e certificazioni mediche per le licenze aeronautiche

Idoneità al volo / pilotaggio e certificazioni mediche per le licenze aeronautiche

La gestione dell'idoneità medica al volo è un aspetto cruciale per la sicurezza nel settore dell'aviazione. Questo documento , estratto dalla direttiva ENAC del 2018 “ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI” fornisce una guida sulle procedure e sui requisiti necessari per ottenere e mantenere le licenze di volo in conformità con le normative stabilite dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Dalla necessità di visite mediche periodiche alle procedure di ricorso in caso di giudizio di non idoneità, ogni aspetto è trattato con rigore per garantire la massima sicurezza del personale navigante e dei passeggeri.

Gli avvocati Maiella e Carbutti offrono assistenza legale per i contenziosi legati ai giudizi di idoneità medica al volo. In caso di giudizio di non idoneità temporanea o permanente, possono fornire un supporto completo nel presentare ricorso contro tali decisioni sia attraverso la predisposizione di un ricorso alla commissione di appello che un contenzioso giudiziale nella successiva fase di conferma di non idoneità.

Di seguito una sintesi degli artt. 6-14 della direttiva (per la direttiva completa e per approfondimenti CLICCA QUI)

 

Art. 6 – Visite Mediche

L'articolo 6 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei delinea chiaramente l'obbligo e le modalità delle visite mediche necessarie per ottenere e mantenere le licenze aeronautiche. Questo processo è fondamentale per garantire che i piloti e il personale navigante siano sempre psicofisicamente idonei, contribuendo così alla sicurezza dei voli.

Il personale navigante, sia esso già titolare di licenze e attestati aeronautici o aspirante, deve sottoporsi a visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica. Queste visite devono essere effettuate presso Centri Aeromedici (AeMC) o Esaminatori Aeromedici (AME) certificati dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), garantendo che le valutazioni siano conformi agli standard europei, in particolare al Regolamento (CE) n. 216/2008 e all'Allegato IV del Regolamento Aircrew.

L'accertamento dei requisiti psicofisici non si limita solo alla visita medica iniziale. Gli enti certificati, come l'AMS dell'ENAC, gli AeMC e gli AME, possono raccogliere ulteriori informazioni sanitarie ulteriori se ritenute necessarie per una valutazione completa, sempre con il consenso dell'interessato e nel rispetto delle normative sulla privacy e vigenti. Questo può includere ulteriori accertamenti clinici, richiesti se ci sono dubbi sull'idoneità del personale navigante. In caso di rifiuto da parte del richiedente di sottoporsi a questi accertamenti, non viene rilasciato il certificato medico, e l'ENAC viene informata della situazione.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la comunicazione durante le visite mediche, che deve avvenire senza barriere linguistiche. Questo garantisce che il personale esaminato possa comprendere pienamente le procedure e le valutazioni, assicurando un processo trasparente e efficace.

 

Art. 7 – Giudizio medico

L'articolo 7 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei si concentra sul giudizio medico derivante dalle visite mediche effettuate per accertare l'idoneità psicofisica del personale navigante. Questo articolo definisce le diverse possibili valutazioni che possono emergere da tali visite e le procedure da seguire in ciascun caso.

Il giudizio medico può assumere diverse forme: può attestare l'idoneità del soggetto, dichiarare una non idoneità temporanea o permanente, oppure può rinviare il caso all'AMS (Struttura Aeromedica) dell'ENAC per ulteriori valutazioni nei casi previsti dal Regolamento Aircrew. Questa varietà di giudizi permette di affrontare in modo flessibile e preciso le diverse situazioni mediche che possono emergere.

Gli organi sanitari, per garantire la massima sicurezza del volo, possono richiedere ulteriori esami clinici se ritengono che ci siano ragionevoli dubbi sull'idoneità psicofisica del personale. Questi esami aggiuntivi sono fondamentali per assicurare che ogni decisione sia basata su una valutazione completa e accurata dello stato di salute del soggetto. In caso di rifiuto da parte dell'interessato di sottoporsi agli esami richiesti, il certificato medico non viene rilasciato e la situazione viene comunicata all'AMS dell'ENAC.

Una volta completata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito, che può essere di idoneità, non idoneità temporanea, non idoneità, oppure di rinvio all'AMS dell'ENAC. In caso di non idoneità, il certificato medico viene sospeso con effetto immediato, mentre in caso di non idoneità temporanea o di rinvio, il certificato è sospeso fino a quando non viene emesso un nuovo giudizio definitivo.

Se il giudizio è di non idoneità temporanea, l'interessato ha la possibilità di sottoporsi a una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario prima della scadenza del periodo di non idoneità, a condizione che un medico curante o altro medico di fiducia certifichi che la condizione di salute causa dell'inabilità è migliorata a tal punto da permettere il ritorno alle attività consentite dalla licenza o dall'attestato.

La documentazione relativa alla visita medica e il certificato medico vengono registrati con modalità informatica e custoditi in formato cartaceo nell'archivio del medico esaminatore per un periodo di dieci anni, come stabilito dal Regolamento Aircrew. Inoltre, l'ENAC gestisce la documentazione tramite il software EMPIC®-EAP-MED, seguendo procedure precise per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati sanitari.

Un aspetto importante riguarda il possibile trasferimento dei dati sanitari raccolti durante le visite di idoneità psicofisica tra AME/AeMC e il Medico Competente del vettore aereo che impiega il personale, garantendo sempre la riservatezza di tali dati. Questa possibilità è limitata a casi predeterminati e a dati effettivamente utili per gli accertamenti, nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

 

Art. 8 – Certificato medico e rapporto medico

L'articolo 8 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei tratta del certificato medico e del rapporto medico necessari per attestare l'idoneità psicofisica del personale navigante. Questo articolo descrive le modalità di rilascio, le restrizioni possibili e l'importanza di mantenere un certificato valido per poter esercitare le attività aeronautiche.

Ai richiedenti e ai titolari di una licenza di pilotaggio viene rilasciato un certificato medico su un modello specifico pubblicato dall'ENAC, in base ai requisiti previsti nell'Allegato IV del Regolamento Aircrew. Questo certificato è essenziale per attestare che il personale navigante possiede le condizioni psicofisiche necessarie per svolgere le proprie mansioni in sicurezza. L'idoneità psicofisica è quindi certificata ufficialmente tramite questo documento.

Il certificato medico o il rapporto medico possono prevedere restrizioni o limitazioni riguardanti l'addestramento in volo, l'esercizio delle attività consentite dalla licenza o dall'attestato, o la durata stessa del certificato o del rapporto medico. Queste restrizioni sono applicate nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento. Ad esempio, potrebbero essere imposte limitazioni per motivi di sicurezza, per garantire che il pilota operi solo in condizioni che non mettano a rischio la propria salute o la sicurezza del volo.

Senza un certificato medico o un rapporto medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i titolari di licenze e attestati aeronautici non possono esercitare le relative attività. Questo punto è cruciale: la validità del certificato è una condizione imprescindibile per poter operare legalmente e in sicurezza nel settore dell'aviazione.

I titolari di licenze di pilotaggio di aeromobili leggeri devono ottenere un certificato medico di Classe LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) sullo specifico modello pubblicato dall'ENAC, sempre in base ai requisiti previsti nell'Allegato IV del Regolamento Aircrew. Questo certificato è adeguato alle esigenze di chi pilota aeromobili di piccole dimensioni, assicurando comunque il rispetto degli standard di sicurezza.

Per i titolari di licenze nazionali di navigatore, tecnico di volo, tecnico di volo per i collaudi di produzione e di sperimentazione, deve essere rilasciato un certificato medico di Classe 2, anch'esso su uno specifico modello pubblicato dall'ENAC. I requisiti per ottenere questo certificato sono delineati nello stesso Allegato IV del Regolamento Aircrew, garantendo uniformità e rigore nei criteri di idoneità.

Infine, ai richiedenti e ai titolari di un attestato di pilota APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) o di una licenza di pilota di APR viene rilasciata un'idonea certificazione medica da parte di un Esaminatore Aeromedico (AME), seguendo le specifiche indicate nel Regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" e nella relativa Circolare. Questo assicura che anche i piloti di droni rispettino gli standard di sicurezza sanitaria, considerando le particolari esigenze di questa categoria di operatori.

 

Art. 9 – Visite mediche addizionali

L'articolo 9 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei tratta delle visite mediche addizionali necessarie per valutare l'idoneità psicofisica del personale navigante in specifiche circostanze. Queste visite sono fondamentali per assicurare che i requisiti di idoneità siano mantenuti nel tempo, soprattutto quando ci sono dubbi o segnalazioni che richiedono ulteriori accertamenti.

Le visite mediche addizionali sono previste per i titolari di certificati medici di Classe 1, Classe 2, LAPL, e Cabin Crew, così come per i titolari di certificati medici di Classe 3, secondo i requisiti del Regolamento Aircrew e del Regolamento ATCO (Air Traffic Control Officers). Queste visite devono essere effettuate presso un AeMC (Centro Aeromedico) certificato o presso un AME (Esaminatore Aeromedico) in possesso dei privilegi specifici per la relativa classe di visita. Quando si tratta di valutazioni aeromediche particolarmente complesse, e non è prevista dalla norma una procedura di deferimento o consultazione, le visite devono essere eseguite esclusivamente dagli AeMC certificati.

Se il titolare di una licenza o di un attestato viene inviato a una visita medica addizionale, può riprendere l'esercizio delle attività consentite dalla licenza o dall'attestato solo dopo aver ricevuto un esito favorevole dalla visita stessa. Questo passaggio è cruciale per garantire che ogni operatore sia in condizioni ottimali per svolgere le proprie funzioni in sicurezza.

L'ENAC ha il potere di disporre l'invio a visita medica addizionale dei titolari di licenza o attestato quando sussistono ragionevoli sospetti che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità. Questo è particolarmente importante nei casi di sospetto uso o abuso di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope. L'invio a visita addizionale può essere richiesto anche su segnalazione della società o ente da cui il navigante dipende, evidenziando l'importanza di un controllo continuo e rigoroso delle condizioni psicofisiche degli operatori.

Per giustificati motivi e a tutela della sicurezza del volo, l'ENAC può inoltre richiedere controlli straordinari. In questi casi, l'ENAC può limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato e all'organo sanitario che ha emesso il giudizio. Questo potere conferito all'ENAC assicura che qualsiasi rischio per la sicurezza del volo sia prontamente identificato e mitigato.

Infine, previa autorizzazione dell’AMS (Struttura Aeromedica) dell’ENAC, in casi specifici, la visita addizionale può essere effettuata dall’AME anche in una sede diversa dallo studio dell’esaminatore aeromedico. Questa flessibilità garantisce che le visite mediche addizionali possano essere condotte in modo efficiente e tempestivo, riducendo i tempi di attesa e facilitando l'accesso ai controlli necessari.

 

Art. 10 – Visite mediche effettuate all’estero

L'articolo 10 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei regola le visite mediche effettuate all'estero, definendo le condizioni e le procedure per garantire che tali visite siano valide e riconosciute dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Questo articolo è importante per mantenere la continuità e la validità delle certificazioni mediche per il personale navigante che si trova fuori dal territorio italiano.

I titolari di licenze di pilotaggio o di attestati rilasciati dall'ENAC possono sottoporsi a visite mediche per il primo rilascio, il rinnovo o la riconvalida dell'idoneità psicofisica in qualsiasi Paese membro dell'Unione Europea o aderente all'EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea). Questa disposizione garantisce una certa flessibilità per il personale navigante che opera o risiede temporaneamente all'estero, consentendo loro di mantenere le proprie certificazioni mediche senza dover rientrare in Italia.

Inoltre, è possibile effettuare il primo rilascio, il rinnovo o la riconvalida dell'idoneità psicofisica presso organismi sanitari situati al di fuori dell'Unione Europea o dei Paesi aderenti all'EASA, a condizione che il Centro Aeromedico (AeMC) sia certificato dall'EASA o che l'Esaminatore Aeromedico (AME) sia certificato da uno dei Paesi europei o aderenti all'EASA. Questa ulteriore possibilità estende la flessibilità del sistema, permettendo ai naviganti di ottenere le certificazioni necessarie anche in paesi terzi, purché siano rispettati gli standard di certificazione internazionali.

Un aspetto cruciale dell'articolo riguarda la gestione della documentazione clinica. Copia del certificato o del rapporto medico di idoneità psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri, insieme all'intera documentazione clinica relativa alla visita, deve essere inviata all'AMS dell'ENAC (Struttura Aeromedica) a cura dell'AeMC o dell'AME presso il quale è stata effettuata la visita. Questo processo di trasmissione garantisce che tutte le informazioni sanitarie rilevanti siano archiviate e verificate dall'ENAC, mantenendo così la trasparenza e la tracciabilità delle certificazioni mediche.

 

Art. 11 – Clausola di flessibilità e limitazioni del certificato medico

L'articolo 11 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei affronta la clausola di flessibilità e le limitazioni del certificato medico, stabilendo le condizioni in cui i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa possono essere considerati non pienamente soddisfatti e le procedure da seguire in tali casi.

Se i requisiti psicofisici richiesti per una particolare licenza o attestato non sono pienamente soddisfatti, il certificato medico o il rapporto medico non possono essere rilasciati, rinnovati o reintegrati da un AeMC (Centro Aeromedico) o da un AME (Esaminatore Aeromedico). In queste situazioni, la decisione sull'idoneità e l'applicazione di eventuali limitazioni devono essere rimesse all'AMS (Struttura Aeromedica) dell'ENAC. Questa procedura viene definita come rinvio della decisione all'AMS: per i titolari di licenze di classe 1, la decisione è direttamente deferita all'AMS, mentre per i titolari di licenze di classe 2/LAPL, la decisione viene presa in consultazione con l'AMS.

Nel caso in cui i requisiti psicofisici non siano completamente soddisfatti, l'AMS dell'ENAC, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa applicabile, può dichiarare idoneo un candidato. Questa decisione può essere delegata, nei casi previsti dalla normativa e con le modalità stabilite dall'ENAC, anche a un AeMC o a un AME, che operano in consultazione con l'AMS. Un AeMC o un AME, che valuta un candidato idoneo in queste circostanze, deve informare l'AMS dei risultati di tale valutazione.

L'AMS, nell'esprimere il giudizio di idoneità, può avvalersi del parere di esperti nelle varie discipline specialistiche, inclusa la medicina aeronautica, e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di volo. Durante questa valutazione, devono essere considerati diversi aspetti: il deficit medico in relazione al contesto operativo, la capacità, l'abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo, l'effettuazione di un test medico in volo o al simulatore, se necessario, e la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico o al rapporto medico e alle licenze. Qualora il rilascio di un certificato medico o di un rapporto medico richieda l'applicazione di più di una limitazione, devono essere valutati gli effetti complessivi sulla sicurezza del volo prima di emettere il certificato.

Un AeMC o un AME, nei casi in cui sono delegati dall'AMS dell'ENAC ad emettere un giudizio di idoneità in presenza di requisiti psicofisici non pienamente soddisfatti, devono indicare sul certificato le eventuali limitazioni applicabili. Questa indicazione deve essere in accordo con quanto previsto dalla normativa EASA Part-MED, garantendo che tutte le limitazioni siano chiaramente specificate e documentate.

La funzione di revisione del giudizio medico è assicurata da Commissioni Sanitarie di Appello specifiche, in caso di ricorsi avverso i giudizi medici. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, la revisione di secondo livello è garantita dalla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, integrata da un medico designato dall'ENAC.

 

Art. 12 – Ricorso avverso giudizio medico, revisione del giudizio

L'articolo 12 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei disciplina il processo di ricorso avverso i giudizi medici e la revisione di tali giudizi, fornendo un quadro chiaro e dettagliato per garantire trasparenza e giustizia nelle decisioni relative all'idoneità psicofisica del personale navigante.

Il ricorso contro un giudizio medico sfavorevole può essere presentato all'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito della visita medica.

La procedura di revisione del giudizio medico è gestita dall'AMS (Struttura Aeromedica) dell'ENAC, che si avvale delle Commissioni Sanitarie di Appello previste dall'articolo 11. Queste commissioni possono includere medici specialisti qualora la trattazione del ricorso necessiti di pareri specialistici in particolari discipline.

Il ricorso viene presentato all'AMS dell'ENAC, che lo trasmette alla commissione competente. La commissione esamina il ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, comunicando la data della visita con un anticipo di almeno dieci giorni. Durante la visita di appello, il ricorrente può produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare osservazioni e avvalersi dell'assistenza di un medico di fiducia, a proprie spese. La commissione, se non condivide le osservazioni del ricorrente o del medico di fiducia, deve motivare il proprio dissenso nel verbale di visita.

La visita di appello viene documentata in un processo verbale, firmato da tutti i membri della commissione. Il verbale deve includere le generalità del ricorrente, la qualifica e la firma dei componenti della commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, il giudizio concernente l'idoneità, eventuali dichiarazioni del medico designato dall'interessato, e i motivi di dissenso di eventuali componenti dissenzienti. Se necessario, la commissione può essere integrata con medici specialisti nelle discipline pertinenti al caso clinico.

Per giustificati motivi, la commissione può richiedere ulteriori accertamenti sanitari, visite specialistiche o esami clinici presso strutture pubbliche. Può inoltre richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove di abilità al volo, secondo le modalità disposte dall'AMS dell'ENAC. Il ricorrente ha il diritto di rifiutare ogni accertamento, ma tale rifiuto costituisce una rinuncia al ricorso presentato e la commissione non procederà alla formulazione del giudizio.

Se il medico designato dal ricorrente è assente per giustificato motivo, viene convocata una nuova visita entro trenta giorni. In caso di giustificata assenza del ricorrente, la commissione lo convoca per una nuova visita entro trenta giorni. In caso di ingiustificata assenza, la commissione redige un processo verbale e restituisce gli atti senza esaminare il ricorso.

Al termine del procedimento, la commissione emette un giudizio motivato sull'accoglimento o il rigetto del ricorso e lo trasmette all'AMS dell'ENAC entro sette giorni dall'emissione del giudizio stesso. L'AMS notifica il giudizio al ricorrente e, nel caso di personale impiegato in attività di trasporto pubblico o lavoro aereo, anche al datore di lavoro per i successivi atti di competenza. Nei casi di giudizio positivo, il relativo certificato medico viene rilasciato dall'AMS dell'ENAC.

 

Art. 13 – Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico

L'articolo 13 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei si occupa dei casi particolari di rivalutazione del giudizio medico. Questo articolo stabilisce le condizioni e le procedure attraverso le quali i titolari di licenze o attestati aeronautici possono richiedere una nuova valutazione del loro stato di idoneità psicofisica, soprattutto se precedentemente dichiarati non idonei in modo permanente.

Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato giudicato non idoneo psicofisicamente in modo permanente può richiedere all'AMS (Struttura Aeromedica) dell'ENAC la rivalutazione del giudizio medico. Questa richiesta può essere fatta solo se ci sono nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o se sono intervenute modifiche normative nel settore.

La rivalutazione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall'ENAC, secondo le modalità previste dalla Part-MED e dalla Part-CC del Regolamento Aircrew.

Se a seguito della rivalutazione il titolare di una licenza o attestato ottiene un giudizio di idoneità, l'AMS dell'ENAC provvede a comunicare questa decisione all'ente previdenziale competente. Questo è particolarmente rilevante per i titolari di licenze e abilitazioni di tipo professionale, inclusi i membri dell'equipaggio di cabina, poiché il riconoscimento dell'idoneità può avere implicazioni anche sul piano previdenziale e lavorativo.

 

Art. 14 – Periodicità delle visite mediche

L'articolo 14 della direttiva sanitaria per gli operatori aerei stabilisce le regole per la periodicità delle visite mediche, necessarie per accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica del personale navigante. Questa regolamentazione è fondamentale per garantire che i titolari di licenze aeronautiche mantengano sempre gli standard di salute richiesti per operare in sicurezza.

Le visite mediche periodiche devono essere effettuate con cadenze ben definite per le diverse classi di certificati medici. Per i certificati di Classe 1, Classe 2 e LAPL (Light Aircraft Pilot Licence), le visite mediche devono seguire i periodi di tempo previsti dalla Part-MED del Regolamento Aircrew.

Ogni membro dell’equipaggio di cabina deve sottoporsi a una valutazione aeromedica prima di essere assegnato al primo incarico su un aeromobile. Successivamente, queste valutazioni devono essere effettuate a intervalli regolari di 60 mesi. Questo intervallo di tempo permette di monitorare costantemente la salute dei membri dell’equipaggio di cabina, garantendo che rimangano idonei a svolgere le loro mansioni nel tempo.

La periodicità delle visite mediche è essenziale per assicurare che qualsiasi cambiamento nello stato di salute del personale navigante venga individuato tempestivamente. In questo modo, è possibile intervenire rapidamente per prevenire potenziali rischi per la sicurezza del volo. Le visite regolari aiutano a mantenere alti standard di sicurezza e operatività, proteggendo sia il personale navigante che i passeggeri.

  

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